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Informativa Matrimoni


PUBBLICAZIONI (“PROMESSA DI MATRIMONIO”)

 

Le coppie che intendono contrarre matrimonio devono preventivamente richiedere le pubblicazioni nel Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.

Possono sposarsi due persone:

di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;

non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);

maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;

cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.

COME FARE:

La richiesta di appuntamento deve essere inoltrata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Chieti – Ufficio Matrimoni - preferibilmente su modello scaricabile dal sito (Modello 11) e inviato tramite posta elettronica (e-mail) all’indirizzo luisa.panara@comune.chieti.it o PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it

Nella richiesta vanno indicati:

• Nome, cognome, data e luogo di nascita dei futuri sposi nonché Codice Fiscale e Comune di residenza;

Cittadinanza se diversa da quella italiana;

recapito telefonico;

indicazione approssimativa della data del matrimonio;

tipo di matrimonio (civile o religioso) e comune scelto per la celebrazione in caso di matrimonio civile.

Il giorno fissato per l’appuntamento i nubendi dovranno portare con sé:

• documento di identità;

• marche da bollo (una se residenti entrambi a Chieti, due se residenti in due comuni diversi);

• un’altra marca da bollo in caso di matrimonio civile in comune diverso da quello di residenza;

• richiesta del parroco/ministro di culto in caso di matrimonio religioso;

• dichiarazioni sostitutive per inesistenza impedimenti come da modello scaricabile dal sito (Modello 12);

• nulla osta al matrimonio del Consolato del paese di provenienza in caso di cittadini stranieri (o altro documento previsto dalle convenzioni internazionali);

• eventuali autorizzazioni del Tribunale in caso di cause ostative o di minore età.

La richiesta di pubblicazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile può essere effettuata anche da procuratore speciale incaricato come da modello scaricabile dal sito del comune (Modello 13)

 

MATRIMONIO

 

A seguito delle pubblicazioni di matrimonio i nubendi possono programmare il loro matrimonio entro sei mesi dalla data delle pubblicazioni.

Qualora si voglia procedere a matrimonio con rito civile presso il Comune di Chieti è possibile scegliere il luogo per la cerimonia tra i luoghi di seguito riportati e come da modello scaricabile dal sito del Comune di Chieti (Modello Luoghi Matrimonio):

• Museo d’Arte Costantino Barbella – via C. De Lollis

• Locali ex Banca d’Italia – C.so Marrucino (costo: € 50,00 fuori orari d’ufficio)

• Teatro Marrucino

• Palazzo de’ Mayo

• Palazzo Lepri

• Ec chiesetta di Santa Maria del Tricalle


L’eventuale disponibilità dei locali va richiesta ai rispettivi gestori mentre la data va concordata con l’Ufficio Matrimoni del Comune al fine di predisporre per tempo gli atti necessari. La richiesta va poi presentata al Protocollo del Comune tramite il modello scaricabile dal sito del Comune (Modello 14)  allegando copia dell’eventuale versamento effettuato

Gli sposi qualche giorno prima del matrimonio devono comunicare all’Ufficio matrimoni i dati dei 2 testimoni scelti per la celebrazione e il regime patrimoniale (separazione o comunione dei beni) scelto dai coniugi (modello scaricabile dal sito del Comune (Modello 15).

Per la chiesetta del Tricalle, info e modulistica qui


SEPARAZIONE E DIVORZIO


Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile I coniugi che intendono separarsi o divorziare in maniera consensuale possono farlo, oltre che in Tribunale, con dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune.

Tale procedura ha la stessa efficacia di una sentenza di separazione o di divorzio in Tribunale, ma può essere utilizzata solo se la coppia non ha figli minorenni o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

La procedura può essere avviata presso il Comune di Chieti se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • almeno uno dei coniugi è residente a Chieti;
  • il matrimonio è stato contratto a Chieti (indipendentemente se civile o religioso con effetti civili);
  • in caso di matrimonio avvenuto all’estero l’atto è stato trascritto nei registri di Stato Civile di Chieti. L’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purché non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Non rientra nel divieto la quantificazione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile. A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non  è competente  a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti  patti. I coniugi hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia Si può prenotare un appuntamento telefonando ai numeri 0871341234-0871341238 o inviando una e-mail all’indirizzo luisa.panara@comune.chieti.it



Nella richiesta vanno indicati:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita dei coniugi nonché Codice Fiscale e Comune di residenza;
  • cittadinanza se diversa da quella italiana;
  • eventuale recapito telefonico;
  • dati relativi al matrimonio (luogo e data);
  • dati relativi alla separazione (solo in caso di richiesta di divorzio).

Il giorno fissato per l’appuntamento i coniugi dovranno portare con sé:

  • documento di identità;
  • copia del bonifico di € 16,00 su c/c n.1480001 presso Banca delle Marche di Chieti Scalo intestato al Comune di Chieti (Codice IBAN: IT40Z 03111 15500 000000001174 – Codice BIC:BAMAIT3AXXX);
  • dichiarazione di inesistenza di figli minori come da modello scaricabile dal sito (Modello 16).

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per  confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento  rende invalido l'accordo.

In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.

Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.





Bussola della trasparenza
Amministrazione trasparente

In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).