A norma dell’art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, modificati dall’articolo unico della legge 5 febbraio 2003, n. 17, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale (art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
L’esercizio di tale facoltà è consentito agli elettori nella cui tessera elettorale è inserita l’annotazione del “diritto al voto assistito” e a quelli che presentano una certificazione medica, rilasciata da funzionari medici designati dall’Azienda Sanitaria Locale, che attesti il diritto al voto assistito. Detta certificazione dovrà essere rilasciata immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione di qualsiasi diritto. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.