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Saldi al via dal 5 gennaio, pubblicate le linee guida per le vendite.


Pubblicato gio 23 dicembre 2021 alle 15:38

Sindaco e assessore Pantalone: “Una boccata d’ossigeno per il comparto commerciale”


Chieti, 23 dicembre 2021 – Pronto a partire il conto alla rovescia per i saldi invernali, che cominceranno dal 5 di gennaio in poi, il Comune comunica agli esercenti le linee guida per effettuare le vendite.

 

“Finite le feste arriveranno i saldi invernali che la comunità aspetta per poter acquistare a prezzi scontati i prodotti della stagione, sono disponibili online modulistica e linee guida per aderire – avvertono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – affinché le vendite avvengano nel pieno rispetto delle normative di settore. Si tratta di un momento atteso per il comparto commerciale che, contrariamente all’anno scorso, quest’anno ha potuto lavorare, anche se con limitazioni portate dall’esigenza di contenere la pandemia. Ci auguriamo davvero che tutto possa procedere senza interruzioni e nel massimo della sicurezza, perché il nostro Commercio è una delle risorse portanti dell’economia cittadina, per questo saremo sempre accanto al settore e ai suoi operatori”.

 

Le regole:

 

Art. 45 -Vendite di fine stagione o saldi

 

1.             Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2.             Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.

3.             L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione ne da comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1.

4.             I periodi di effettuazione delle vendite di cui al comma 2, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori.

5.             In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.

 

Art. 46 - Disposizioni comuni alle vendite straordinarie -

 

1.             L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:

a)             il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;

b)             l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

c)             la data di inizio della vendita e la sua durata;

d)             la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

e)             la separazione in modo chiaro ed inequivocabile de1le merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

2.             È  vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3.             È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e simili.

4.             Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:

a)             l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;

b)             gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;

1.             e) gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.

5.             L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla composizione merceologica, alla qualità delle merci vendute, agli sconti o ribassi dichiarati.

6.             I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7.             L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

 

 

 


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