Chieti, 12 marzo 2021 – Sì del Consiglio all’integrazione della disciplina comunale inerente il consumo di suolo e il recupero del patrimonio edilizio cittadino, un passaggio strategico, anche alla luce dei benefici governativi per la ristrutturazione degli immobili.
“Il Comune di Chieti ha già recepito la legge regionale n. 40 nel 2017, ma fino ad oggi non aveva mai individuato gli ambiti di intervento sul territorio e le zone escluse dal campo di applicazione che la legge stessa invece chiedeva di fare – così il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo – Lo abbiamo fatto oggi dopo uno scrupoloso lavoro degli uffici comunali, considerando l’inerzia una sorta di rodaggio delle criticità emerse in questi 3 anni, in modo da poter esprimere delle precisazioni che consentissero in linea generale anche a coloro i quali hanno un edificio residenziale in ambito agricolo di poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge 70, secondo determinati criteri. Cambio di destinazione d’uso e contenimento d’uso del suolo sono l’orizzonte a cui guardare, nella consapevolezza che sia meglio destinare ad altro un magazzino agricolo in disuso, piuttosto che costruire e consumare ulteriore suolo, per avere i benefici di residenza che il proprietario dell’immobile necessita. Dunque, attraverso la delibera approvata oggi, non solo si recupera il tessuto del patrimonio esistente, agevolando le riqualificazioni degli edifici dismessi in campo agricolo, ma lo si fa senza oberare ulteriormente il territorio.
Non solo, abbiamo colto l’occasione anche di recepire il comma 9 bis dell’articolo 70 della legge regionale 18/83, che prevede che la destinazione d’uso degli edifici residenziali in ambito agricolo esistenti da almeno 20 anni sia consentito anche con aumento delle unità immobiliari, cioè mediante frazionamento, questo per soddisfare le esigenze abitative dei parenti di primo grado dei proprietari dell’immobile e agevolarne il ripristino. Diamo quindi la possibilità di fare frazionamenti da padre in figlio rispondendo alle esigenze abitative della famiglia e contenendo gli oneri in base a quanto dispone la legge regionale”.
Cosa stabilisce la delibera.
· Sono diversi i passaggi che adeguano la normativa comunale recependo le regole di settore e consentendo più agevolmente i recuperi attraverso il cambio di destinazione d’uso a determinate condizioni in zona agricola, per le pertinenze, gli accessori e i manufatti connessi alla conduzione del fondo sono consentiti senza l’aumento delle unità immobiliari e per una volumetria complessiva non superiore a 800 mc.
· Per le autorimesse il cambio è consentito solo a condizione che siano recuperati locali e aree da destinare a parcheggi, con la possibilità dio monetizzazione solo in caso non sia possibile rispettare lo standard richiesto. In merito, invece ai contributi straordinari per la monetizzazione degli standard, zona agricola il contributo straordinario per la monetizzazione degli standard è pari al 80% dell'importo degli oneri dovuti a titolo di contributo di costruzione art.16 del DPR 380/2001.
· Detto contributo è ridotto al 50% dell'importo dovuto, nel caso di edificio residenziale che al lordo del mutamento della destinazione d'uso rispetti l'indice di edificabilità 0,03 mc/mq con unità minima aziendale pari ad un ettaro.